IMU 2023

Servizio attivo

Come calcolare l'IMU per l'anno 2023.

A chi è rivolto

Ai soggetti il cui possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Descrizione

Novità IMU 2023https://www.amministrazionicomunali.it/imu/novita-imu-2023.php

Novità IMU 2022: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/novita-imu-2022.php


Novità IMU 2020 : La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto la nuova IMU
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Nel Comune di Cinigiano si applica l'aliquota dell'1 per mille

Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. Esenti dal 2022.

Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 permille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Dal 2021 i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale hanno diritto alla riduzione dell'IMU per una sola unità immobiliare non locata o data in comodatio La riduzione è pari al 50% dell'imposta. Per il 2022 la riduzione è portata al 62,5% e quindi su questa unità pagano un'imposta ridotta al 37,5%.

 

Le aliquote vigenti sono reperibili al seguente link: Aliquote I.M.U. 
 
Codici ente da indicare nel modello F24

Comune di Cinigiano C705

 
Codici tributo da indicare nel modello F24

DESCRIZIONE Codice Tributo COMUNE Codice Tributo STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912  
IMU – imposta municipale propria per aree edificabili 3916  
IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati 3918  
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930
Quota comune per parte eccedente 0,76%
3925
Quota Stato

Come fare

  • A mano presso l'Ufficio Tributi del comune di Cinigiano;
  • Inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno al Comune di Cinigiano, P.le Capitano Bruchi, 3 – 58044 - Cinigiano. La data di spedizione è considerata data di presentazione della dichiarazione;
  • Tramite posta certificata all'indirizzo comune.cinigiano@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto del messaggio " dichiarazione IMU per l'anno 20.." ; il testo deve inoltre contenere l'elenco dei contribuenti (cognome nome) per i quali viene presentata la dichiarazione. Prima dell'invio la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scanner.

Cosa serve

Si precisa che va presentata la dichiarazione per:
le variazioni di residenza: acquisizione/trasferimento in quanto le informazioni provenienti dalla banca dati anagrafica non individuano il corrispondente immobile nella banca dati catastale;

  • le pertinenze dell'abitazione principale quando sono in numero maggiore di una per categoria catastale (C/2, C/6 e C/7) per individuare l'unità pertinenziale che per legge deve essere per una categoria;
  • i fabbricati in cui è svolta attività d'impresa (anche lavoro autonomo) iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel gruppo D esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola (aliquota 1, 02%) in quanto per questi è prevista, se il Comune non richiede una propria comunicazione, la dichiarazione IMU indicando nel campo “caratteristiche” il numero 7.1 o 7.3;
  • il diritto di abitazione spettante al coniuge assegnatario in caso di separazione legale, in quanto la separazione legale sia giudiziaria che consensuale omologata dal Tribunale, non modifica lo stato civile e quindi non risulta dalla banca dati anagrafica.

In sede di conversione del D.L. n.102/2013 il legislatore ha chiarito l'obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza anche per:

  • gli immobili merce che godono dell'esenzione a partire dalla seconda rata 2013;
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che sono stati equiparati all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013;
  • “ un unico alloggio” delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura assimilato all'abitazione principale a decorrere dal 1° luglio 2013.

Cosa si ottiene

Il calcolo dell’imposta IMU.

Tempi e scadenze

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Accedi al servizio

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Casi particolari

La legge 147/2013 ha riscritto il c. 2 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e ha definitivamente stabilito che dal 2014 l’IMU non si applica:

  1. alle abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    Ha previsto poi una serie di fattispecie per le quali l’IMU non si applica :
     
  2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22/4/2008
  4. Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. Un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. (come previsto dal D.L. 102/2013 in relazione al saldo IMU 2013). 

E’ confermata inoltre l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’art. 1, comma 708 della Legge Stabilità 2014 ha stabilito che dal 2014 sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale (quelli classificati in categ. D/10 o con annotazione di ruralità)

 

Terreni agricoli
Per i terreni agricoli a far data dal 01/01/2016 è stata ripristinata l’esenzione per i terreni montani prevista per l’ICI, dall’articolo 7, comma 1, lettera h) del Dlgs n.504/1992 .

Ulteriori informazioni

Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
La legge di stabilità 2016 ha ampliato le possibilità per il ravvedimento operoso per gli omessi e i mancati versamenti di tributi degli enti locali, come esemplificato nella tabella allegata: Ravvedimento

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

(*) Il saggio degli interessi legali è pari allo 0,20 % dal 1/1/2016 e allo 0,10 dal 1/1/2017 in aggiunta alla eventuale maggiorazione stabilita dal singolo comune.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Affari Generali - Segreteria

Piazza Capitano Bruchi, 3, 58044 Cinigiano GR, Italia

Telefono: 0564994460
Email: f.ranieri@comune.cinigiano.gr.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 29/08/2024