TARI

Servizio attivo

Modalità di calcolo, termini e modalità di versamento della TARI.

A chi è rivolto

La TARI è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.

Descrizione

Le tariffe della TARI sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi.
 
La Tariffa TARI,  si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre tributo provinciale.
 
La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.)
La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.

Come fare

La dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune.
Modalità:
Con Modello F/24 – Agenzia Entrate – Codici Tributo:

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO CODICE TRIBUTO F24
Tariffa 3944
interessi 3945
sanzioni 3946

 

CODICE COMUNE/ENTE
CINIGIANO C705

 

Modalità di calcolo per le utenze domestiche
Si moltiplica la superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile.
All'importo del Tributo occorre aggiungere il 5% per tributo provinciale dovuto per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Modalità di calcolo per le utenze non domestiche
(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)
Si moltiplica la superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza
All'importo del Tributo occorre aggiungere il 5% per tributo provinciale dovuto per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Cosa serve

Possedere o detenere a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

Cosa si ottiene

Il pagamento del contributo.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’art. 16 del regolamento Tari in vigore, il pagamento del tributo deve essere effettuato in almeno tre rate quadrimestrali con scadenza 31 Marzo, 31 Luglio e 2 Dicembre di ogni anno.

Il c. 3 dell’art. 16 del Regolamento, stabilisce, inoltre, Le rate di marzo e luglio saranno calcolate in acconto sulla base delle tariffe dell’anno precedente. La rata di dicembre sarà calcolata a saldo, sulla base delle tariffe approvate nell’anno corrente a condizione che le stesse siano state inviate, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, attraverso inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 31 Gennaio dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Ulteriori informazioni

Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili.
Per le unità immobiliari a destinazione  speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI  è quella calpestabile.
 

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.


Sono escluse dalla tassa:

  1. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
  2. Le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
    Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Capitano Bruchi, 3, 58044 Cinigiano GR, Italia

Telefono: 0564994472
Email: s.borracelli@comune.cinigiano.gr.it

Pagina aggiornata il 26/08/2024