Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 art. 1 della Legge 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili.
Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Sono escluse dalla tassa:
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
- Le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.