Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio consensualmente.
La legge ha previsto 2 possibilità alternative al procedimento in tribunale. Si tratta:
A) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati
B) dell'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.
La legge ha previsto due procedure distinte che si applicano con presupposti diversi, ma sia l'atto redatto in presenza degli avvocati che quello predisposto davanti all'Ufficiale dello Stato civile hanno lo stesso valore del provvedimento giudiziale.
La convenzione di negoziazione assistita viene effettuata con l'assistenza di un legale per parte e si può applicare in tutti i casi di separazione, divorzio o modifiche consensuali e, specialmente, in tutti i casi in cui non si può procedere in Comune e non si vuole instaurare il ricorso.
Dall'11 dicembre 2014 la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio possono concludersi con l'accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile.
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di mantenimento (nel caso di separazione) e dell'assegno divorzile (nel caso di divorzio).