Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.
Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:
Dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.
Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:
- L'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- generalità del padre;
- generalità della madre;
- Cittadinanza;
- Residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
- Stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito.Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del tribunale (art.116 c.2 e 89 Codice Civile). La donna divorziata deve contattare comunque l'Ufficio al fine di stabilire se necessita o meno dell'Autorizzazione del Tribunale.
Nota: qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita.
Normativa di riferimento
- Codice Civile art. 116
- Legge n. 1195 del 13 ottobre 1965: Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America
- Legge n. 950 del 19 novembre 1984: Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980
- Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127 del 15 maggio 1997
- circolari ministeriali relative alla modalità' del rilascio del nulla-osta
- convenzioni tra Italia e altro paese relative sempre alla modalità' del rilascio del nulla-osta