La firma apposta sull'autocertificazione non deve essere autenticata. L'autocertificazione può essere firmata davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure trasmessa per posta o Fax allegando la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.
Chi può autocertificare
- i cittadini maggiorenni
- per i minori, occorre la firma dell’esercente la potestà o del tutore
- per gli interdetti, occorre la sottoscrizione del tutore
- per chi non sa o non può firmare, ossia in caso di analfabetismo o di impedimento fisico, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni, utilizzando la dicitura "impossibilitato a firmare per..."
- per chi ha un impedimento temporaneo di salute, la firma deve essere apposta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (zio, nipote) con esplicita indicazione dell’esistenza dell’impedimento, da rendere al pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità
- per i cittadini comunitari si applicano le stesse modalità previste per gli italiani
- i cittadini extracomunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno), limitatamente ai dati in possesso del Comune di residenza e verificabili
Cosa si può autocertificare
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato libero (celibe/nubile), coniugato, vedovo
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, ad es. nelle istanze rivolte al Servizio Sociale, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Casa, Scuola, etc.
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partiva Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico (essere, cioè, economicamente dipendente da altre persone)
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (e cioè i dati relativi a nascita, matrimonio e morte e relative annotazioni)
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
Cosa non si può autocertificare
L’autocertificazione non è ammessa per:
i certificati medici, sanitari, veterinari
i certificati di origine (dati sensibili), di conformità CE, di marchi e di brevetti
In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista nei singoli casi. Se le Amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controlli necessari.
Limiti e sanzioni
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Dimostrazione dei dati personali
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante la semplice esibizione dei documenti stessi.
Sarà facoltà dell'amministrazione pubblica o del gestore di servizio pubblico verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nei documenti.