Chi doveva versare il contributo TASI
Chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Dal 01/01/2016 la TASI non è più dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; L’esenzione è prevista non solo per il possessore che utilizza l’appartamento come abitazione principale, ma anche il detentore (inquilino o comodatario) che impiega l’immobile come abitazione principale (residenza e dimora).
Dal 2016, quindi, l’inquilino (o comodatario) che detiene l’immobile, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale, cioè adoperandolo come abitazione principale, non deve più versare la sua parte di TASI. Il possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) continua a pagare la percentuale di sua spettanza (tra il 70 ed il 90% ) Nel caso che l’immobile sia stato locato a canone concordato, il possessore pagherà il 75% di quanto dovuto ad aliquota ordinaria.
Nel caso di immobili locati non destinati dall’occupante a propria residenza e dimora abituale, il tributo TASI deve essere ripartito tra possessore ed occupante in una percentuale rispettivamente compresa tra il 70 e il 90 per cento per il possessore e tra il 30 e il 10 per cento per l’occupante.
Il Regolamento Comunale del Comune di Cinigiano vigente prevede la ripartizione del 70% a carico del possessore e del 30% a carico dell’occupante.
Fra proprietario e inquilino non c'è solidarietà, trattandosi di distinte obbligazioni tributarie.
Si ha invece solidarietà in caso di comproprietà o tra coinquilini, fermo restando la quota di possesso. i comproprietari o i coinquilini sono tenuti "in solido" al pagamento del tributo trattandosi di unica obbligazione tributaria.
Aliquote
Le aliquote verranno stabilite annualmente dal Consiglio Comunale, nel rispetto del limite massimo previsto dalla norma, e può anche ridurle, fino all’azzeramento. E’ possibile reperire le aliquote deliberate dal comune del Comune al seguente link
Dichiarazione
La dichiarazione TASI deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale (link) ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
Si considerano pertinenze dell’abitazione principale gli immobili iscritti nelle categorie catastali C/2- C/6 - C/7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie sopradette.
Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto, in presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi.
Calcolo e versamento
Il tributo TASI è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con le stesse modalità di calcolo utilizzate per l’IMU. Nel sito del Comune è comunque disponibile un simulatore di calcolo.
Il versamento è effettuato con modello F24.
CODICE ENTE |
CINIGIANO |
C705 |
CODICI TRIBUTO TASI
VERSAMENTO MODELLO F24 |
DESCRIZIONE TRIBUTO |
CODICE TRIBUTO |
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. |
3958 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. |
3959 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. |
3960 |
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. |
3961 |